Le armi sono classificate dalla Commissione; che le classifica secondo tre classi:

1) armi comuni
2) armi sportive
3) armi da guerra

Le armi da caccia a canna liscia o rigata, non vengono classificate come tali ma vanno desunte dalla munizione che esse possono camerare.

Sono armi da caccia tutte quelle armi rientranti nella classificazione di armi comuni o sportive che per le loro caratteristiche possono essere usate per caccia: cioè quelle armi lunghe ( con canna di lunghezza uguale o superiore a 30 cm. e lunghezza totale dell'intera arma uguale o superiore a 60 cm.), che utilizzano munizionamento permesso per l'uso venatorio; cioè di calibro 5,6mm. e bossolo con lunghezza uguale o superiore a 40mm. o calibro superiore. Non sono permesse per la caccia armi con calibro inferiore a 5,6mm. e le armi ad aria compressa, le balestre e le fionde, mentre é permesso l'arco e il falco.

 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

 

Circolare numero 559/C 50.065 E 97
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.  122  del  28-5-1997 pag. 39
Roma,
06 maggio 1997

Oggetto: articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, numero 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

 


 

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Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

 

Circolare (*PARERE) numero n.557/pas.50.232/e/2008 del 12/05/2008

Roma, 12 maggio 2008

oggetto: armi consentite per l'attivita' venatoria, alla questura di Trento.

" in relazione al quesito posto,
con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue".

La normativa vigente (art.13 legge 157/92) definisce in maniera inequivocabile le munizioni impiegabili in ambito venatorio;
esse sono quelle il cui calibro e' pari o superire a 5,6 mm, con altezza del bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm.
Si deve ritenere, quindi, che per le armi lunghe in parola, trovi diretta applicazione la disciplina prevista dalla norma richiamata"

direttore dell' ufficio per l' amministrazione generale Linardi

* questa circolare che in realtà è solo un parere, non ha alcun effetto sulla precedente circolare del 6 maggio 97 che rimane quella principale di riferimento per tutte le Questure Italiane.


 

LEGGE 157/92 SULLA CACCIA

ART.13 DELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA
LEGGE 157/92 STRALCIO

Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
(AGG. MARZO 2020)

Da ciò si desume che: sono considerate munizioni da caccia tutte quelle di calibro superiore a 5,6 mm. e quelle che hanno calibro uguale a 5,6 mm. purchè il bossolo sia almeno lungo 40 mm. Non sono ammesse per la caccia le munizioni di calibro inferiore a 5,6 mm. e le cartucce per canna liscia tipo "flobert" (bossolo a percussione anulare) di calibro inferiore a 6mm.
Sono da caccia tutte le armi lunghe che camerano munizionamento per caccia, quindi è la munizione camerata che fa di un arma un arma da caccia e non viceversa.
Le armi sportive non possono essere usate a caccia in quanto la Legge ne vieta il porto (ne è consentito solo il trasporto).

Le armi a canna liscia devono avere calibro superiore al 12", sono quindi esclusi per la caccia il cal. 10", 8" e il cal. 4", sono ammessi il: 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - .410 - 8mm e 9mm Flobert o Colibrì, ecc. .